BONUS CREDITO D’IMPOSTA SULLA RICERCA E SVILUPPO
Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo può essere utilizzato sino al 31 dicembre 2020.
Benefici del credito d’imposta in R&S
- Permette di avere un positivo di reddito tassato
- aumenta i risultati di bilancio senza modificare le imposte
- prevista la compensazione del credito tramite modello F 24
Il bonus per la ricerca e sviluppo trae origine nel 2015 riferito al quinquennio 2015-2020 e al momento è incerta la possibilità di avere questo beneficio anche per gli anni futuri.
In questo momento stiamo sfruttando questa misura per le imprese che nel periodo 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019 hanno realizzato investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo di questo benefit.
La norma originaria prevedeva in contributi per ricerca e sviluppo dovessero essere indicati anno per anno il bilancio e fossero oggetto di espressa indicazione nella dichiarazione dei redditi annuali.
Oggi grazie ad alcune interpretazioni estensive fra cui la circolare 13E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate, e la possibilità di recuperare i crediti degli anni pregressi perché “la disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento.
Pertanto sia la mancata indicazione del credito in bilancio o nella dichiarazione dei redditi non costituisce causa ostativa perché il riconoscimento del credito stesso è automatico a seguito dell’effettuazione dell’attività effettivamente svolta e ammessa a fruire del credito di imposta : Giovanni assolo tenere presente che la mancata esposizione nel quadro RU Della dichiarazione dei redditi di ogni singolo interessato al contributo, deve essere sanata con la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa per ogni singolo interessato.
Per effetto dell’art. 5 del D.L. n. 193 del 2016, e ha profondamente innovato il regime delle dichiarazioni integrative a cura del contribuente si segnala che a decorre dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2016, ne consegue che:
- la dichiarazione integrativa (a favore o sfavore) riferita al periodo d’imposta 2015 e precedenti (Modello Unico/2016 e precedenti) può essere presentata entro il 31/12 del 4° anno successivo quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i vecchi termini per l’accertamento);
- la dichiarazione integrativa (a favore o sfavore, ma nel caso della Ricerca e Sviluppo è a favore ) riferita al periodo d’imposta 2016 e successivi (Modello Redditi/2017 e successivi) potrà essere presentata entro il 31/12 del 5° anno successivo quello di presentazione del modello da correggere (ossia entro i nuovi termini per l’accertamento).
Quindi i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative sono
per il 2015 la scadenza è il 31 Dicembre 2020 (prorogato al 25 marzo 2021 per Covid)
per il 2016 la scadenza è il 31 Dicembre 2022
per il 2017 la scadenza è il 31 Dicembre 2023
per il 2018 la scadenza è il 31 Dicembre 2024
Questo per quanto concerne le modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi , mentre invece per quanto riguarda la fruizione del credito d’imposta, come previsto dalla circolare 5/E di Agenzia delle Entrate del 16 Marzo 2016, “il credito di imposta in esame può essere utilizzato in compensazione senza alcun limite temporale“.
La novità del Decreto del 26 maggio 2020 è nell’ampliamento delle attività per le quali le imprese godono di quest’agevolazione, per la quale già la legge di Bilancio 2019 aveva indicato le spese ammesse al beneficio: ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020 (in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio) ha aggiunto un nuovo tassello al mosaico degli incentivi fiscali alle imprese che investono su ricerca e sviluppo (R & D) previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0, lanciato per la prima volta nel 2016 dal Governo Renzi (Ministro dello Sviluppo Economico Calenda), ma poi ripreso dai Governi successivi fino a quello attuale.Il Piano Nazionale Impresa 4.0 punta a favorire trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione industriali, col passaggio dall’automazione industriale tradizionale a nuova concezione di industria, basata su un livello più elevato di automazione e interconnessione. Tecnologie abilitanti individuate dal Piano sono l’advanced manufacturing solutions (robotica impiegata nella produzione), l’additive manufacturing (sistemi che generano oggetti tridimensionali, come la stampa 3D), la realtà aumentata (tecnologia che sfrutta i display dei dispositivi per aggiungere informazioni a ciò che vediamo), la simulation (modelli animati che imitano il funzionamento di sistemi), l’integrazione orizzontale (espansione dell’attività dell’impresa a prodotti, processi e know-how affini alla filiera tecnologico-produttiva) e verticale (integrazione di diverse fasi della filiera produttiva), l’industrial internet (applicazione dell’IoT o internet delle cose all’industria), il cloud, la cybersecurity, i big data e l’analytics.
a misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
- per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
- per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili
- per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
La fruizione può avvenire a decorrere:
- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”
- dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.